Statuto della sezione PLR di Bioggio

Capitolo I

 

Art. 1

Organizzazione

1. Nel comune di Bioggio è costituita una Sezione del Partito liberale radicale ticinese.

2. Il suo funzionamento è regolato dalle norme del presente Statuto, così come dagli art. 19 ss dello Statuto cantonale e dagli art. 60 ss del Codice civile svizzero.

 

Art. 2

Scopi

La Sezione ha il compito di:

– diffondere il pensiero liberale;

– cooperare sia con gli organi distrettuali sia con quelli cantonali;

– partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica.

Negli organi della Sezione è promossa un’adeguata presenza di donne, uomini, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società.

 

Capitolo II

 

Appartenenza

Art. 3

Adesione

Possono aderire alla Sezione:

– i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune;

– le persone attinenti del Comune ma domiciliate fuori Cantone o all’estero;

–altre persone, anche non domiciliate nel Comune, che hanno dimostrato meriti particolari nei confronti del Paese e del Partito. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare, a livello comunale, a pieno titolo alle attività della Sezione.

 

Art. 4

Modalità e obblighi

1. L’adesione alla Sezione è possibile in ogni momento. Essa implica il pagamento della tassa sezionale ed il rispetto dei principi del presente Statuto e dei principi e dei postulati del Partito.

2. L’adesione è decisa dal Comitato. Contro una decisone negativa è possibile il ricorso all’Assemblea.

 

Art. 5

Dimissioni

Le dimissioni sono presentate per iscritto al Comitato della Sezione.

 

Art. 6

Disposizioni disciplinari

L’espulsione è retta dagli art. 70 ss dello Statuto cantonale.

 

Capitolo III

 

Art. 7

Organi  Organi della Sezione sono:

a) l’Assemblea;

b) il Comitato;

c) l’Ufficio Presidenziale;

d) la Commissione di revisione dei conti.

 

Art. 8

Deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità fa stato il voto del Presidente. Le deliberazioni e le nomine avvengono per voto aperto, a meno che un membro non richieda il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese di almeno 1/3 dei presenti.

2. Non si può deliberare su oggetti non precedentemente annunciati nell’ordine del giorno, a meno che non lo richiedono 2/3 dei membri presenti.

 

Art. 9

Assemblea

a) funzioni

L’Assemblea è l’organo supremo della Sezione e ha le seguenti funzioni:

a) determina la politica del Partito nell’ambito del Comune, secondo le direttive programmatiche cantonali;

b) fissa il programma d’attività della Sezione;

c) elegge il Comitato e nomina il Presidente;

d) elegge la Commissione della revisione dei conti;

e) designa i candidati per le elezioni comunali;

f) designa il rappresentante della Sezione (di regola il sindaco o un municipale o se nessuno è disponibile un socio interessato alle tematiche regionali) e un suo supplente alla Conferenza dei sindaci;

g) elegge i delegati nel Comitato Cantonale (tra cui di regola il Presidente della Sezione o un suo sostituto) in ragione di un delegato ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio;

h) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso Cantonale in ragione di un delegato ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio, ma almeno uno;

i) decide su ricorsi contro decisioni negative d’adesione;

l) lo Statuto può essere adottato e modificato con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti all’Assemblea.

 

Art. 10

Convocazione

1. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno.

2. La convocazione avviene mediante circolare distribuita a tutti i fuochi del Comune almeno 8 giorni prima e viene pubblicata sul giornale del Partito Cantonale con sufficiente anticipo.

3. Un’ Assemblea straordinaria potrà essere convocata:

a) su richiesta del Comitato della Sezione;

b) su richiesta di almeno 1/5 dei membri della Sezione (ma almeno 20) con domanda scritta al Presidente, indicante le trattande, il quale dovrà dar seguito alla richiesta al più tardi entro 4 settimane;

c) l’assemblea deve essere convocata anche quando lo richiede espressamente l’Ufficio presidenziale cantonale.

4. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 20 soci.

In mancanza di tale quorum l’Assemblea è da ritenersi convocata, nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno, 15 minuti più tardi della prima e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 11

Comitato

a) funzioni

1. Il Comitato dirige l’azione politica ed organizzativa della Sezione conformemente alle deliberazioni dell’Assemblea.

2. Il Comitato designa al suo interno l’ufficio presidenziale.

3. Al Comitato spettano tutte le competenze non esplicitamente assegnate ad altri organi della Sezione e in particolare:

a) la direzione amministrativa del Partito;

b) la preparazione di elezioni e votazioni;

c) i rapporti con il Gruppo in Consiglio comunale;

d) la propaganda;

e) l’organizzazione di manifestazioni;

f) la rappresentanza del Partito verso terzi.

 

Art. 12

b) composizione

Il comitato si compone di 15 membri al massimo, inclusi quelli di diritto, cioè i membri dell’Ufficio presidenziale, è nominato per un periodo di 4 anni, nei primi 6 mesi dell’anno successivo alle elezioni comunali.

I suoi membri sono rieleggibili. È diretto dal Presidente della Sezione.

 

Art. 13

Ufficio presidenziale

a) funzione

L’ufficio presidenziale dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato, ne prepara ed organizza l’attività. Esso cura in particolare i rapporti con i municipali e con il Gruppo in Consiglio comunale.

 

Art. 14

b) composizione

1. L’ufficio presidenziale è composto da 7 membri:

a) il Presidente;

b) il Vicepresidente;

c) il segretario-cassiere;

d) un municipale;

e) il capo gruppo in Consiglio comunale;

f) altri due membri di Comitato.

2. A dipendenza della necessità, il Presidente potrà decidere anche altri membri del Comitato o persone estranee alla Sezione.

 

Art. 15

Commissione di revisione dei conti

1. La commissione di revisione dei conti è composta da 2 membri non facenti parte del Comitato. Essi rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

2. I revisori presentano il loro rapporto ad ogni Assemblea ordinaria della Sezione.

3. L’anno contabile coincide a quello civile. Il Cassiere provvede alla chiusura del bilancio e dei conti d’esercizio sezionali al 31 dicembre, trasmettendoli ai revisori entro 60 giorni.

 

Capitolo IV

 

Finanze

Art. 16

Entrate

Il finanziamento della Sezione avviene mediante:

a) una tassa sociale annua minima di fr. 20.-

b) una tassa sociale annua minima di fr. 10.- per anziani in età AVS e giovani fino a 20 anni.

c) una quota speciale a carico:

– dei membri dell’esecutivo di fr. 250.-

– dei membri del Consiglio comunale di fr. 50.-

– dei membri di Comitato di fr. 50.-

(gli oneri non sono cumulativi)

d) elargizioni, donazioni, ecc.

 

Art. 17

Responsabilità

Il Partito risponde dei suoi impegni solo con il suo patrimonio.

La responsabilità personale dei suoi membri è esclusa.

 

Art. 18

Scioglimento

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio sarà affidato a titolo fiduciario alla Direttiva cantonale, fino alla ricostituzione della Sezione comunale di Bioggio.

 

Capitolo V

 

Entrata in vigore

Art.19

Ratifica e abrogazione

1. Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Comitato cantonale.

2. Con l’entrata in vigore ogni altra norma, Statuto o regolamento della Sezione è abrogato.

 

Sezione PLRT di Bioggio

Paolo Colombo, Presidente

Mauro Zappa, Segretario

 

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria costitutiva della nuova Sezione di Bioggio, comprendente i comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo, del 16 ottobre 2003 e ratificato dal Comitato cantonale il 22 novembre 2003.

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